IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il pretore di Termini Imerese, con funzioni di giudice per le indagini preliminari; Visti gli atti del procedimento n. 680/1991 r.g. g.i.p. a carico di: Gianforte Francesco, nato a Castellana Sicula il 21 aprile 1954; Lima Jacqueline, nata a New Jersy (U.S.A.) il 23 novembre 1951; Scelfo Francesco, nato ad Alimena il 20 ottobre 1953; Tumbiolo Armando, nato a Mazzara Del Vallo l'11 agosto 1940; Butera Giuseppe, nato a Porto Empedocle il 29 marzo 1951; Giordano Umberto, nato a Palermo il 2 gennaio 1960; Caronia Francesco, nato a Palermo il 10 giugno 1955, indagati del reato di cui agli artt. 113 e 589 del c.p. commesso in Termini Imerese il 17 luglio 1990 in danno di Sperandeo Liborio, nato in Termini Imerese il 19 agosto 1921; Vista la richiesta di archiviazione formulata in data 20 febbraio 1991; Vista l'opposizione alla suddetta richiesta, presentata dalle parti offese Tedesco Grazia, Sperandeo Anna Assunta, Sperandeo Maria Rosa, e Sperandeo Agostino il 5 marzo 1991; Rilevata l'ammissibilita' dell'opposizione quanto al rispetto dei termini e delle condizioni di legge; Ritenuta la non manifesta infodatezza della notizia criminis; Ritenuto che nel procedimento pretorile l'opposizione alla richiesta di archiviazione e' regolata dal disposto di cui al primo e seconda comma dell'art. 156 delle disp. att. del c.p.p.; Rilevato che il comma secondo del citato articolo rinvia all'art. 554, secondo comma, del c.p.p., laddove e' previsto che il g.i.p. provveda, de piano, e non con la procedura di cui all'art. 127 del c.p.p.; Preso atto della difforme previsione normativa relativa al procedimento innanzi al g.i.p. presso il tribunale, essendo in tal caso previsto dal combinato disposto degli artt. 410, terzo comma e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del c.p.p. che le parti pubbliche e private vengano convocate per l'udienza in camera di consiglio, ai sensi del citato art. 127 del c.p.p.; Rilevata, quindi, la mancata previsione nel procedimento pretorile di una regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti quale, invece, previsto dalle norme afferenti la chiusura delle indagini preliminari per i reati di competenza del tribunale. O S S E R V A La norma di cui all'art. 156, secondo comma, delle disp. att. del c.p.p., non prevedono la possibilita' per le parti del procedimento pretorile di essere sentite in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 del c.p.p., in relazione alla proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, sembra apparire in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ed invero, la previsione del procedimento camerale per i casi di opposizione presentata nell'ambito delle indagini per i reati di competenza del tribunale, disciplinato dagli artt. 410 e 409 del c.p.p., lungi dall'essere una mera occasione di ripetizione di argomentazioni gia' svolte dalle parti stesse, costituisce concretizzazione del principio accusatorio cui e' ispirato il vigente codice di rito. Deve, infatti, rilevarsi che, nell'ottica del nuovo processo, p.m. e parti private si trovano in condizione di parita' e tale posizione esercitano, nella fase delle indagini preliminari, nel contraddittorio innanzi al giudice. L'udienza in camera di consiglio, prevista dall'art. 127 del c.p.p., poi, non costituisce prerogativa esclusiva dei procedimenti di competenza superiore a quella pretorile, giacche' essa e' prevista anche innanzi al pretore g.i.p. ogni qualvolta, come ad esempio in tema di richiesta di dissequestro di beni (art. 263, quinto comma, del c.p.p.) sia necessario instaurare il contraddittorio tra le parti. Ingiustificata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sembra quindi, la disparita' di trattamento esistente tra i soggetti che nella loro qualita' di parti offese propongono opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in relazione ad un procedimento per un reato di competenza pretorile e quelle parti offese che, invece tale opposizione spieghino innanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. Irrazionale sembra, poi, la disparita' di trattamento che nell'ambito del procedimento pretorile si instaura tra le diverse fasi dello stesso, giacche' come sopra richiamato, l'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 del c.p.p., e' disposta in relazione ad alcuni atti di opposizione, quale ad es. quello di cui al citato quinto comma dell'art. 263 del c.p.p. e non e', invece, prevista laddove, come nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione, sarebbe opportuna l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.